Autentica copie di atti da produrre alla pubblica amministrazione |
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Il cittadino può rivolgersi agli Uffici Anagrafe in orario di apertura. AUTENTICAZIONE DI COPIE E AUTODICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' Quando un pubblico ufficiale autentica una copia, dichiara che la stessa è identica, cioè conforme, all'originale. E' quindi necessario che il cittadino si presenti all'ufficio munito sia dell'originale che di una fotocopia completa del documento. Anche in questo caso, con il Regolamento di applicazione della legge 127/97 viene introdotta un'altra importante novità: il meccanismo dell'autodichiarazione dell'autenticità delle copie. In pratica, il cittadino può dichiarare, sempre sotto la sua responsabilità, che la copia è conforme all'originale in suo possesso o depositato presso un pubblico ufficio (vedasi capitolo sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). E' questa una semplificazione che potrà essere maggiormente apprezzata da quanti partecipano a concorsi pubblici per i quali sia ancora prevista la presentazione dei titoli. Possono autenticare la firma tutti i funzionari competenti a riceverre la documentazione, il responsabile del procedimento, i dipendenti comunali appositamente delegati, il segretario e il cancelliere. E' importatante ricordare che il Comune può autenticare solamente copie da presentare ad enti della pubblica della pubblica amministrazione, oppure dirette ad aziende che erogano servizi di utilità (Fiorentinagas, Ataf, Sita, Enel, Telecom ecc.) GLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO Le amministrazioni non possono chiedere agli interessati informazioni già in possesso o reperibili presso altri enti pubblici: è sufficiente che l'interessato indichi l'Amministrazione pubblica che conserva l'atto o il registro. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI L'Amministrazione, qualora ritenga opportuno procedere ad un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, richiede la documentazione all'ente procedente. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME PREVISTE DALLE PROCEDURE ELETTORALI La competenza dell'autenticazione delle firme sulle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle firme di presentazione delle liste è riconosciuta dalla legge (oltre che a notai, pretori, giudici conciliatori, cancellieri di pretura e di tribunale, sindaci, assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, assessori appositamente delegati, segretari comunali) a FUNZIONARI APPOSITAMENTE INCARICATI DAL SINDACO. RequisitiPER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA- Essere maggiorenne. Per i MINORI la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore. Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore. Per gli INABILITATI e i MINORI EMANCIPATI la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore. DocumentazioneAUTENTICAZIONE FIRME- Documento di identità valido. AUTENTICAZIONE FOTOCOPIE - Originale del documento da autenticare, sua fotocopia (fronte/retro se il documento originale riporta timbri e/o dichiarazioni e/o diciture originali su entrambi i lati del foglio) e documento di identità valido. AUTENTICAZIONE FOTOCOPIE PUBBLICAZIONI (RIVISTE, ESTRATTI DI ATTI DI CONVEGNO, LIBRI) - Originale della pubblicazione, fotocopia delle pagine da autenticare, fotocopia del frontespizio e documento di identità valido. AUTENTICAZIONE FIRME SU DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 1) Documento di identità valido; 2) indicazione della elezione cui si riferisce la candidatura; 3) indicazione della lista per la quale il soggetto si candida. AUTENTICAZIONE FIRME DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE 1) Documento di identità valido (per ogni firmatario); 2) indicazione della elezione cui la lista si riferisce; 3) descrizione della lista che si intende presentare. CostiL'autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo da euro 14,62, ove richieste.L'autenticazione delle firme previste dalle procedure elettorali è esente da qualsiasi imposta o diritto. Normativa1) Legge 4.1.1968 n. 15 modificata con Legge 11.5.1971, n. 390 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme2) Legge 21.3.1990 n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento e lettorale (art. n. 14) OsservazioniPer "funzionario competente a ricevere la documentazione" si intende il funzionario dell'Ente od Organo cui spetta il RILASCIO del provvedimento o l'INOLTRO D'UFFICIO ad altra Amministrazione competente.In particolare, l'autenticazione di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal pubblico ufficiale dal quale il documento è stato emesso o presso il quale è depositato (es. Distretto Militare per il foglio matricolare). IMPOSTA DI BOLLO L'autentica di firme e fotocopie è soggetta all'imposta di bollo, eccetto: - concorsi pubblici (solo fotocopie); - pensioni; - pratiche per la leva militare; - atti relativi al volontariato; - pratiche relative a contributi agricoli e danni all'agricoltura; - altri casi particolari. A seguito dell'entrata in vigore della Legge "Bassanini", non sono più soggette ad autentica di firma: - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le dichiarazioni temporaneamente sostitutive e le domande di partecipazione a concorsi pubblici; - le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà se firmate in presenza al dipendente addetto oppure se trasmesse con allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. |
| Servizio | AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE - Roberto Bastianoni | |
| Ufficio | Anagrafe | |
| Responsabile | Giovanna Fusi | |
| Indirizzo | Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa | |
| Referente | Lucia Morabito - Turrini Manuela | |
| Telefono | 055/8256300/301 | |
| Fax | 055/8256310 | |
| Orario | dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30 |