q ACCETTAZIONE DELLE PRATICHE
Al fine di ottimizzare la gestione da parte del Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA degli iter relativi alle pratiche di permesso di costruire, di denuncia di inizio di attività e delle varianti che vengono presentate dai cittadini, è stato istituito un servizio di accettazione delle pratiche, teso ad accertarne la completezza in relazione agli atti ed ai documenti presentati.
IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE DELLE PRATICHE SI SVOLGE NEI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO (vedi paragrafo relativo)
q DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La denuncia di inizio dell’attività deve essere redatta sull’apposito modello, dal proprietario o da chi ne abbia titolo IN DUPLICE COPIA (una per il Comune, una per il richiedente), almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio lavori.
La denuncia dovrà essere corredata da:
a) una dettagliata relazione di asseveramento redatta su apposito modulo (allegato A della denuncia) a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti;
b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell'immobile oggetto dei lavori;
c) ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori;
f) dichiarazione dell'organico medio annuo dell'impresa esecutrice, dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti dell'impresa esecutrice, DURC o certificati di regolarità contributiva dei vari Enti (INPS, INAIL, Cassa Edile)
g)attestazione del versamento dei diritti di segreteria
h) domanda unica, in caso di opere eseguite su immobili destinati ad attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, attività turistiche ed alberghiere, servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, servizi di telecomunicazioni.
q PROCEDURA IN CASO DI ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO
Nel caso in cui l'intervento ricada in zona sottoposta a Vincolo ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE RICHIESTO il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, utilizzando il modello di richiesta predisposto, anch’esso reperibile come sotto indicato, corredato dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica in originale.
Se l'intervento ricade in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE PRESENTATA LA RICHIESTA dell’autorizzazione o la dichiarazione, a seconda del tipo di intervento. La documentazione da presentare varia a seconda della tipologia dell'intervento. Procedure, modalità di presentazione, titoli abilitativi (o attività libera) sono rinvenibili nel Regolamento del Comune di San Casciano V.P. sul Vincolo Idrogeologico. La modulistica da utilizzare è la seguente:
- per le Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico: Modello richiesta di autorizzazione;
- per le Dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico: Modello di dichiarazione.
(N.B. Si rinvia alla cartella specifica VINCOLO IDROGEOLOGICO)
q DOVE REPERIRE LA MODULISTICA
La modulistica da presentare può essere scaricata cliccando sugli allegati. La stessa è disponibile anche in formato cartaceo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Servizio Urbanistica ed Edilizia nei rispettivi orari di apertura:
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30
e il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 - 18.30
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA:
lunedì ore 9.00-12.00 con ingresso fino alle 11.30 e 16.00-18.00
con ingresso fino alle 17.30
giovedì ore 9.00 12.00 con ingresso fino alle 11.30,e il pomeriggio su appuntamento
q A CHI PRESENTARE LA RICHIESTA
La domanda deve essere presentata all'UFFICIO PROTOCOLLO, posto al piano terra del Palazzo Comunale, nell'orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30; Lunedì e Giovedì anche dalle 15.00 alle 18.30
q DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
- Per le varianti in corso d'opera previste dalla L.R. 1/2005 e s.m.i., con i requisiti di cui all’art. 83 comma 12, dovrà essere depositato il progetto dell'opera così come effettivamente realizzata utilizzando il modello della denuncia di inizio dell’attività.
Tale modello è disponibile anche in versione cartacea presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
e il Servizio Urbanistica ed Edilizia.
- Per le varianti in corso d'opera che non abbiano i requisiti di cui all’art. 83 comma 12, e s.m.i. l'interessato dovrà presentare una nuova denuncia di inizio attività.
q TERMINI PER L’INIZIO E LA FINE DEI LAVORI
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della denuncia o della documentazione integrativa. Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta.
Dell'inizio e della fine dei lavori deve essere data comunicazione mediante compilazione dei modelli predisposti.
q PROROGA FINE LAVORI
La L.R. 1/2005 e s.m.i. non consente la proroga della fine lavori inerente la denuncia di inizio attività. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l'interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata.
q RATEIZZO VERSAMENTO CONTRIBUTO CONCESSORIO
Qualora l'interessato opti per una dilazione dei pagamenti, (sia per gli oneri che per il costo di costruzione), è consentita la rateizzazione, con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima.
Per la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione l'interessato non dovrà ottenere alcuna specifica autorizzazione del Comune. Potrà pertanto procedere direttamente al versamento della prima rata (con tre versamenti distinti e più precisamente uno per urbanizzazione primaria, uno per urbanizzazione secondaria e uno per il costo di costruzione) all’atto di presentazione della denuncia. L'interessato è tenuto ad esibire al Servizio Urbanistica ed Edilizia copie delle ricevute dei versamenti, al fine di consentire le opportune registrazioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Contestualmente alla presentazione della ricevuta di pagamento della prima rata dovrà essere prodotta per l'importo residuo, idonea garanzia fidejussoria, emessa da istituto bancario o assicurativo all'uopo abilitati.
Detta garanzia dovrà avere validità a partire dalla data di versamento della prima rata, e dovrà essere svincolabile solo con nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Il relativo importo dovrà risultare di ammontare pari alla somma totale delle rate ancora da corrispondere, maggiorata dagli interessi legali.
Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali, avranno decorrenza dalla data di saldo della prima rata ed il pagamento, come per la prima rata, dovrà essere effettuato con tre versamenti distinti (e più precisamente uno per urbanizzazione primaria, uno per urbanizzazione secondaria e uno per il costo di costruzione).
L'interessato, nel comunicare la sua intenzione di avvalersi della rateizzazione, potrà richiedere al Comune il calcolo degli importi delle singole rate.
q SANZIONI PER RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Ai sensi dell'art. 128 della L.R. 1/2005 e s.m.i. il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo concessorio comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 % qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 % quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 % quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere che precedono non si cumulano.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) suindicato, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.
Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti suindicati si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il Comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si dà luogo all'applicazione della sanzione di cui sopra.
q VOLTURA
In caso di trasferimento del diritto reale sull'immobile per atto tra vivi o a seguito di successione, la denuncia di inizio dell’attività è trasferibile al subentrante.
In tale caso l'interessato deve presentare richiesta di voltura completa del titolo di legittimazione (es. contratto di acquisto corredato da nota di trascrizione).
La domanda deve essere presentata in bollo (1 marca da € 11,00).
q TEMPO NECESSARIO
Almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori (art. 84 L.R. 1/2005 e s.m.i.), il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia di inizio dell'attività.
Il Responsabile del Procedimento entro 15 giorni dalla presentazione, verifica la completezza formale della denuncia di inizio attività.
Nel caso in cui la denuncia risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti entro lo stesso termine il Responsabile del Procedimento, ne dà motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.
In caso di richiesta di integrazioni documentali il termine per l'esecuzione dei lavori decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
Entro 20 giorni dalla presentazione il Responsabile del procedimento verifica la denuncia e, qualora riscontri l'assenza di uno o più dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova denuncia di inizio attività o rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
Il Comune, ai sensi dell'art. 84 della L.R. 1/2005 e s.m.i. può esercitare la potestà di controllo sulle denunce di inizio attività presentate, anche oltre il termine di 20 gg. suindicato adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.