Terre e rocce da scavo - produzione e modalitą riutilizzo |
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(artT. 183, 185 e 186 d. lgs. 152/2006, come modificato dal d..lgs. n. 4/2008, dalla legge n. 2/2009 e dalla legge n. 13/2009)DocumentazioneLe terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. a) d. lgs. n. 152/2006, sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. m) e attraverso l’avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (art. 208, art. 210). Gli artt. 183, 185 e 186 del d lgs n. 152/2006, come successivamente modificato, permette, invece, la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di ben precise e particolari condizioni. Con la modifica apportata dalla legge n. 2/2009, le terre e rocce da scavo riutilizzate in situ escono dal campo di applicazione del d. lgs. n. 152/2006 ovverosia dalla gestione quali rifiuto e/o sottoprodotto. All’art. 185 comma 1 è aggiunta, infatti, al comma 1, la lettera c-bis) in base alla quale viene sottratto al campo di applicazione della normativa sui rifiuti “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”. Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione delle terre e rocce da scavo, al di fuori del regime dei rifiuti e al di fuori anche dal regime del”riutilizzo in situ” sopraddetto, sono quelle dettate dall’art. 183 comma 1 lett. p) - definizione di sottoprodotto - e dall’art. 186 comma 1: a) il riutilizzo deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti; b) deve essere certo l’integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione; c) il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale; d) deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica (anche se il livello di inquinamento del sito di produzione fosse inferiore ai limiti del sito di destinazione); f) il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (litologia, granulometria, geomeccanica, etc..); g) deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo. Nei processi industriali, come sottoprodotto, in sostituzione dei materiali di cava deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lett. p); La sussistenza dei suddetti requisiti, ai fini dello svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, deve avvenire nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali (VIA, AIA, PdC ovvero DIA) e ivi verificati dalle amministrazioni competenti (art. 186 comma 2 e 3). Il soggetto preposto allo svincolo dal regime dei rifiuti non è più l’ente che rilascia l’autorizzazione all’intervento di destinazione, ma quello competente ad autorizzare lo scavo da cui si originano le terre e rocce. Con l’ulteriore modifica apportata dalla legge n. 13/2009, all’art. 186 del d. lgs. n. 152/2006 sono stati aggiunti i commi 7-bis e 7-ter, in merito alla possibilità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, in interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati (comma 7-bis), nonché la possibilità di equiparare alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre, i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Il riutilizzo del materiale, quale sottoprodotto, avviene quindi in un ambito diverso da quello di produzione ed il processo di produzione e di riutilizzo non debbono necessariamente essere contemporanei. Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale; deposito che non può protrarsi per più di un anno, nel caso di riutilizzo in sito differente, ovvero tre anni nel caso di riutilizzo nel medesimo sito. La richiesta del parere ARPAT non è più obbligatoria. Lo svincolo dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo avviene contestualmente al rilascio del permesso a costruire ovvero alla perfezionamento della DIA ovvero anche in tempi successivi al perfezionamento delle pratiche edilizie contestualmente alla presentazione di idonea dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento (nel caso di deposito già avvenuto della dichiarazione di inizio dei lavori). Documentazione da allegare alla pratica ediliziaAll’interno del procedimento di autorizzazione dell’intervento edilizio, in cui vi sarà a seguito di attività di sbancamento, la produzione di terre e rocce da scavo, deve essere ricompresa la documentazione di seguito indicata, a seconda del regime entro cui si intende finalizzare il riutilizzo di tale materiale. Riutiilzzo in situ (art. 185 comma 1 lett. c-bis d. lgs. n. 152/2006) Laddove si intenda riutilizzare il materiale di scavo direttamente in situ (medesimo intervento edilizio, medesima area di cantiere), nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 185 comma 1 lett. c-bis del d. lgs. n. 512/2006, è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con idonea dichiarazione del direttore dei lavori ovvero di tecnico competente in merito alla “non contaminazione del suolo e di altro materiale allo stato naturale scavato” che si intende riutilizzare. Riutilizzo quale sottoprodotto (art. 183 comma 1 lett. p e art. 186 comma 1 d. lgs. n. 512/2006) Laddove si intenda riutilizzare il materiale di scavo o parte di questo in altro sito, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 comma 1 lett. p e dall’art. 186 comma 1 d. lgs. n. 152/2006, è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con: - Domanda di richiesta di svincolo (modulistica predisposta) - Copia autorizzazioni edilizie (PdC o DIA) del sito di riutilizzo - Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato (geologo, chimico, agronomo, forestale o ingegnere ambientale) attestanti la sussistenza dei requisiti indicati all’art. 186 comma 1 d. lgs. n. 152/2006 - Referti analitici a supporto della relazione di cui al punto precedente (caratteristiche qualitative in relazione sia al sito di produzione sia al sito di riutilizzo verde/residenziale, industriale, agricolo), effettuati presso laboratori accreditati SINAL - Copia documento di identità La documentazione di cui sopra può anche essere presentata, quale integrazione alla pratica edilizia anche successivamente al perfezionamento della DIA ovvero al rilascio del permesso di costruire ovvero, anche, successivamente al deposito della dichiarazione di inizio dei lavori contestualmente ad una dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare l’effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo svincolate dal regime dei rifiuti, come da progetto presentato. Gestione come rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a d. lgs. n. 152/2006) Laddove si intenda gestire come rifiuto il materiale di scavo o parte di questo è necessario, al di fuori delle competenze del Comune,), classificando mediante analisi chimiche ad hoc le terre da scavo come rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 170504), nonché la sua ammissibilità in discariche di inerti e/o in impianti di recupero. Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare allegando copia dei formulari, l’avvio a recupero o a smaltimento delle terre e rocce da scavo quali rifiuti. Normativa
decreto legislativo n. 152/2006, decreto legislativo n. 4/2008, legge n. 2/2009, legge n. 13/2009 |
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Modulo domanda terre e rocce scavo | ![]() |
Orario ricevimento/telefoni urbanistica |
