Colonie feline

 
REGOLAMENTAZIONE GESTIONE COLONIE FELINE

A fronte delle frequenti e speso indistinte richieste di riconoscimento di colonie feline, si ritiene necessario puntualizzare alcuni passaggi procedurali allo scopo di riportare ordine e chiarezza nel settore, garantendo la tutela degli animali e dell'ambiente.
Ai sensi della legge regionale n. 10/2004, artt. 1, 2 e 3, i Comuni:
- tutelano le colonie dei gatti intese come luoghi stabili di riferimento per l'alimentazione e il riposo degli animali;
- redigono una mappa della città ove siano segnalate le colonie feline;
- individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti o in ogni modo in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie dei gatti;
- possono dare in gestione, d'intesa con le unità sanitarie locali, le colone dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il terri-torio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela delle condizioni igieniche del territorio.

Ai sensi, invece, dell'art. 13 della medesima legge regionale n. 10/2004 alle aziende sanitarie locali competono la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le aziende sanitarie attuano con oneri a loro carico.

Considerato che l'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria è in grado di garantire la sterilizzazione degli animali, l'accertamento della consistenza ed esistenza dello stato di colonia, la cura e gli inter-venti di profilassi quando necessari, ma non è in grado di garantire la cattura dei gatti e l'immissione degli stessi nel loro habitat dopo gli interventi, tra l'ASL e i Comuni è stata concordata la seguente procedura:
- i cittadini previo contatto o per il tramite delle associazioni protezionistiche segnalano lo stato di colonia;
- la richiesta di riconoscimento dello stato di colonia deve essere inoltrata al Comune specificando il nome ed il recapito della persona referente della colonia (abitualmente nota come gatta-ra) e producendo elenco dettagliato degli animali presenti nel concentramento (vedi allega-to);
- il Comune richiede un accertamento alla Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria;
- il Servizio veterinario esegue gli accertamenti e comunica il parere al Comune;
- in caso di parere favorevole il Comune rilascia atto formale di riconoscimento della colonia fe-lina e di autorizzazione alla sterilizzazione dei riproduttori;
- i referenti della colonia anche con la collaborazione delle associazioni protezionistiche concor-dano con il Servizio veterinario la data degli interventi, catturano e trasportano i gatti presso la struttura ambulatoriale del servizio veterinario;
- i referenti dovranno reinserire gli animali sterilizzati nel loro habitat dove periodicamente sa-ranno controllati dal servizio veterinario per verificarne lo stato di benessere.

Allo scopo di evitare inutili accertamenti e l'esecuzione di interventi su animali che poco hanno di "randagio", nell'ottica di un coretto utilizzo dei servizi pubblici, si rilascia a titolo esemplificativo una defini-zione di ciò che si può intendere con il termine di "colonia":
"un gruppo di animali che vivono in libertà, censito e sotto la tutela del Comune, con un numero di gatte femmine non inferiore a 4 per colonie fino a 10 esemplari e non meno di un terzo dell'intero numerico della colonia oltre i 10 esemplari".
Sarà possibile decidere diversamente in specifiche situazioni.
Lo stato di libertà o "randagismo" è valutato in funzione della non "addomesticazione" (presenza di ricoveri precostituiti, evidente e continuo sostentamento alimentare che ne favorisce la permanenza in loco, evidente affettività, ecc.).
Si ritiene che gruppi di animali presenti nella proprietà di privati, in particolare in pertinenze delimitate e con le caratteristiche sopra descritte, possano difficilmente essere considerati "colonie".

 

Normativa

Legge n. 281 del 14/08/1991 – Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

 

Legge regionale n. 43 del 08/04/1995 (come modificata dalla legge regionale n. 41/2002 e dalla legge regionale n. 10/2004) – Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo
  Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA - Leonerdo Baldini
  Ufficio Edilizia Produttiva, Ambiente e Sviluppo Sostenibile
  Responsabile Barbara Ronchi
  Indirizzo Via del Cassero 19 - piano terra - 50026 San Casciano in Val di Pesa
  Referente Samuele Agazzi
  Telefono 055 8256339
  Fax 055 8256332
  Orario vedere allegato

 


Orario ricevimento/telefoni urbanistica Scheda riconoscimento colonie feline


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