Autocertificazione, dichiarazioni sostitutive e autentiche

 
CHE COS' E' L' AUTOCERTIFICAZIONE '

E' una dichiarazione in carta semplice, che può essere presentata alle pubbliche amministrazioni in sostituzione di un certificato.
Ogni cittadino maggiorenne può dichiarare fatti o situazioni personali, risultanti dai certificati, con una propria dichiarazione. Non è più necessario autenticare la firma né pagare alcuna imposta. L'autocertificazione può essere presentata personalmente, spedita, trasmessa per fax o consegnata da una terza persona.
Ha la stessa validità del certificato che sostituisce (generalmente è quindi valida sei mesi).

QUALI DICHIARAZIONI RIGUARDA?
L'autocertificazione sostituisce definitivamente i certificati (quindi non è necessario presentare successivamente il certificato) relativi a:
- nascita
- residenza
- cittadinanza
- stato civile
- godimento dei diritti politici ed iscrizione nelle liste elettorali
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita dei figli
- decesso di coniuge/genitori/figli
- posizione riguardo agli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

Inoltre può essere autocertificata:
- la composizione del nucleo familiare al fine di ottenere gli assegni familiari
- i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole pubbliche ed all'Università
- tutti i certificati che devono essere presentati alla Motorizzazione civile
- il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta
- gli esami sostenuti
- i titoli di specializzazione, aggiornamento, qualificazione tecnica, etc.
- di non aver riportato condanne penali
- il possesso di Codice Fiscale e Partita Iva ed i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerenti all'interessato
- la situazione reddituale o economica anche al fine di ottenere benefici o vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- lo stato di disoccupazione
- la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di casalinga, quella di studente
- la qualità di tutore e curatore
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione del tributo assolto
- l'iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati
- la qualità di vivenza a carico
- le condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi o di benefici economici, di prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità per persone handicappate.

Le dichiarazioni possono essere anche cumulative.

Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.

COME SI FA?
L'autocertificazione consiste nel riportare su un normale foglio di carta i dati da autocertificare, firmarlo e presentarlo agli uffici pubblici o alle imprese che gestiscono un pubblico servizio.

IN QUALI CASI SI PUO' USARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?
L'autocertificazione può essere usata nei rapporti con tutti gli enti pubblici e tutti quelli che svolgono un servizio pubblico (FIORENTINAGAS, ATAF, ENEL, TELECOM, SAFI, etc.), i quali sono obbligati ad accettarla. Il rifiuto, da parte dell'impiegato addetto, di ricevere ed accettare l'autocertificazione non autenticata costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Il rifiuto può essere segnalato al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura di Firenze oppure direttamente al dirigente del servizio pubblico che oppone rifiuto. L'autocertificazione può riguardare anche dati storici, cioè relativi a dati riferiti ad un momento diverso dall'attuale.

NON PUO' ESSERE UTILIZZATA:
1. Per rapporti tra privati
2. Per atti da presentare all'autorità giudiziaria in procedimenti giurisdizionali
3. Non sostituisce gli stati di servizio e gli estratti ed atti di stato civile quando sia necessario individuare la presenza di eventuali annotazioni.
4. Non sostituisce certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.


LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

COS'E'?
Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato attesta di conoscere stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, delle quali egli abbia diretta conoscenza.
Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

COME SI FA?
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere compilata direttamente dall'interessato il quale, qualora sia richiesto, può recarsi in Comune - non necessariamente quello di residenza - munito di un documento di identità valido, per l'autentica della firma.
In questo senso è importante ricordare che la Legge 127/97 ha stabilito che, laddove le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà siano contenute all'interno di un'istanza, non è più dovuta l'autentica se:
- la firma viene apposta di fronte al dipendente addetto;
- l'istanza viene firmata separatamente ed inviata a mezzo fax, posta o terza persona, a condizione che sia accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido.
Inoltre, importanti novità sono state introdotte dal recente Regolamento di applicazione della Legge 127/97, laddove ha previsto che anche per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non contenute all'interno di un'istanza, ma ad essa collegate funzionalmente, non sia più necessaria l'autentica, pur ribadendo il concetto che le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.

SI PUO' USARE SEMPRE?
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono essere usate quando il destinatario è un soggetto privato; in tal caso occorre rivolgersi ad un notaio.
I destinatari di tali dichiarazioni possono essere infatti soltanto le pubbliche amministrazioni e le imprese che gestiscono servizi pubblici.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono sostituire i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

I CONTROLLI
L'Amministrazione, soltanto quando vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, richiede la documentazione all'ente competente.
L'interessato per accelerare il procedimento può trasmettere, anche con fax o posta elettronica, fotocopia non autenticata del certificato necessario di cui sia già in possesso.

LEGALIZZAZIONE DI FIRME DI ATTI DA E PER L'ESTERO (art. 17):
a) le firme sugli atti e documenti da produrre ad autorità estere, ove da queste richiesto, sono legalizzate a cura della Prefettura;
b) le firme sugli atti e documenti di provenienza estera da produrre ad autorità italiane sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.


AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
- per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani
- i cittadini extracomunitari RESIDENTI IN ITALIA possono utilizzare l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà solo per comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani
 

Requisiti

Per le dichiarazioni occorre essere maggiorenne.
Per i MINORI, le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli INTERDETTI, vanno sottoscritte dal tutore.
Per gli INABILITATI ed i MINORI EMANCIPATI, vanno sottoscritte dall'interessato con l'assistenza del curatore.

Costi

Qualora l'autocertificazione debba essere rilasciata in bollo, l'interessato deve procurarsi la MARCA da bollo di taglio corrente prima di recarsi all'Ufficio che effettua l'autentica
L'autentica della firma prevede il pagamento dei diritti di segreteria, pari a EURO 0,26, se in carta libera, o a EURO 0,52, se in bollo, oltre al rimborso stampati di EURO 0,24.

Normativa

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Decreto del Presidente della Repubblica 25.1.1994, n. 130, art. 2, comma 2;
- Legge 17.5.1997, n. 127 "Legge Bassanini";
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/1997.
  Servizio AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE - Roberto Bastianoni
  Ufficio Anagrafe
  Responsabile Giovanna Fusi
  Indirizzo Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
  Referente Morabito Lucia
  Telefono 055/8256300
  Fax 055/8256310
  Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30

 

  Certificati di risultanza anagrafica per residenti

dich. maggiorenne Curatore dich. genitore/tutore incapace
dich. maggiorenne capace dich. maggiorenne capace senza firma
dich. maggiorenne capace senza firma bis dich. maggiorenne Curatore generica
dich. maggiorenne incapace dich. maggiorenne capace impedito
dich. maggiorenne Curatore per stato civile dich. maggiorenne genitore/tutore incapace per stato civile
dich. maggiorenne capace per stato civile dich. maggiorenne capace senza firma per stato civile
dich. maggiorenne capace per stato civile dich. genitore/tutore incapace generica
maggiorenne capace maggiorenne capace bis
maggiorenne capace ter incapace con Curatore
incapace con Curatore bis genitore/tutore di incapace
genitore/tutore di incapace bis maggiorenne capace bis.1
maggiorenne capace bis.2 maggiorenne senza firma
maggiorenne capace bis.3


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