D.I.A. temporanea somministrazione alimenti e bevande |
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SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE A partire dal 25 febbraio 2005 l'esercizio di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata da presentazione di denuncia di inizio di attività (D.I.A.) con efficacia dalla data di ricevimento della denuncia stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente( art. 45 - 1° comma L.R. 28/2005) sul modello relativo purché completa e sottoscritta in ogni sua parte e corredata della prescritta documentazione, in merito alla quale il competente Ufficio si riserva di procedere , se del caso, all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della L.R. 9/1995. La denuncia di inizio di attività si presenta in duplice copia con firme in originale. A tali attività temporanee di somministrazione si applicano le disposizioni conenute agli artt. 42 comma 40 e 45 della L.R. n. 28/2005 che stabiliscono come: 1.nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo , nonchè nell'ambito di manifestazioni sportive o musicali all'aperto non è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsisi gradazione: 2.in occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione può essere effettuata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree su cui si riferisce. Qualora nelle stesse siano programmati eventi specifici autonomamente autorizzati (concerti, show ed esibizioni esclusivamente musicali cui il pubblico accede col fine specifico di assistere a tali eventi.Non rientrano quindi fra tali fattispecie le attività musicali all'aperto di semplice intrattenimento: musica di sottofondo, dal vivo o riprodotti,, cabaret e trattenimenti danzanti.) durante lo svolgimento degli stessi non sarà consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica. Tale altra limitazione è valida anche nell'ambito delle manifestazioni a carattere religioso , benefico o politico di cui al comma 4° art. 45 legge reg. 28/2005; 3.nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico e politico (debitamente attestata in tale senso da apposita dichiarazione del responsabile della manifestazione) la relativa denuncia di inizio attività deve indicare esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 nonché il rispetto delle norme igienico- sanitarie e di quelle in materia di sicurezza. Se la manifestazione non ha carattere religioso, benefico e politico deve essere indicato un responsabile per la somministrazione in possesso del R.E.C. o altro titolo equipollente. Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia antimafia e possesso dei requisiti di onorabilità: 1) ditte individuali : il titolare 2) Società - per le società di capitali : il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; - per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una pertecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci Informazioni finalizzate alla prevenzione del disturbo acustico Nella realizzazione di attività temporanee di somministrazione alimenti e bevande devono essere rispettati i limiti acustici di immissione in vigore. Le informazioni sui valori limite di immissione sull'intera zonizzazione sono reperibili contattando L'Ufficio Ambiente di questo Comune. E' possibile richiedere all'Ufficio Ambiente la deroga ai limiti acustici. Informazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo nell'ambito della manifestazione temporanea per la somministrazione Se nell'ambito della manifestazione per la quale viene realizzato la somministrazione temporanea si vuole realizzare una manifestazione occasionale di pubblico spettacolo in locale o in luogo all'aperto, occorre richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione del Comune di S,.Casciano V.P. Se la manifestazione si svolge all'aperto in area non delimitata o recintata e non vengono utilizzate attrezzature per lo stazionamento del pubblico ed un palco di altezza superiore a cm. 80, ma viene usato un impianto elettrico e montati stand, l'organizzatore dell'attività di pubblico spettacolo dovrà presentare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ed il collaudo delle attrezzature montate, affinché venga rilasciata la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. Se la manifestazione si svolge all'aperto in area delimitata o recintata e viene utilizzato un palco di altezza superiore a cm. 80, attrezzature per lo stazionamento del pubblico , attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione in area accessibile al pubblico, occorre richiedere il parere di fattibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo a seguito del quale l' amministrazione comunale rilascerà la relativa autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. Se la manifestazione si svolge in un locale occorre che questo abbia l'agibilità permanente o temporanea di pubblico spettacolo, o in caso contrario, occorre richiedere l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo per il parere della fattibilità. La manifestazione occasionale di pubblico spettacolo all'aperto potrà svolgersi su area pubblica o su area privata; nel primo caso sarà necessario richiedere contestualmente ed ottenere la concessione di suolo pubblico dalla Polizia Municipale. . Presentazione della comunicazione La denuncia di inizio di attività - DIA ed i documenti indicati dovranno essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 12,30 ed il lunedi ed il giovedi dalle 16,00 alle 18,30. La denuncia di inizio di attività - DIA potranno essere presentati dall'interessato munito di documento di identità valido , oppure da altra persona purché in possesso della domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessato, e di una fotocopia del documento di identità di quest'ultimo. |
| Servizio | ECONOMICO-FINANZIARIO - Barbara Bagni | |
| Ufficio | Sport e Turismo | |
| Responsabile | Cosetta Pruneti | |
| Indirizzo | Via Machiavelli, 56 - 2°piano - San Casciano in Val di Pesa | |
| Telefono | 055 8256257 | |
| Fax | 055 8256258 | |
| Orario | Lunedì e Giovedì 8.30/12.30-16.00/18.30 |
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Richiesta somministrazione temporanea alimenti e bevande | ![]() |
Autorizzazione spettacolo e trattenimento temporaneo |
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Riferimenti Normativi - Locali pubblico spettacolo |
