Sottoscrizione degli Incapaci |
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SOTTOSCRIZIONE DEGLI INCAPACI - Direttive procedimentali. 1) L'incapacità di sottoscrivere può essere di due tipi: A) - INCAPACITA' GIURIDICA; B) - INCAPACITA' FISICA; L'ipotesi A) comprende le situazioni di incapacità assoluta: minorenni, interdizione giudiziale a causa di grave infermità mentale, per interdizione legale a causa di talune condanne. In detta ipotesi gli atti sono compiuti da chi esercita la potestà (genitore) o, in mancanza, dal tutore o dal rappresentante legale, che si sostituiscono al soggetto incapace. L'ipotesi B) comprende il caso del minore emancipato per matrimonio o per provvedimento del giudice, nonché il caso dell'inabilitato a causa di infermità mentale meno grave di quella richiesta per la pronuncia dell'interdizione. In tali casi chi esercita la potestà o il curatore assisteranno l'incapace ed aggiungerà la propria firma in calce all'atto da autenticare. 2) I due casi sopra individuati nulla hanno a che vedere con l'impedimento alla dichiarazione ed alla sottoscrizione di chi non sa o non può firmare per impedimenti fisici o di analfabetismo, in relazione ai quali trova applicazione l'art. 4 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Per chi non sa o non può firmare il pubblico Ufficiale attesta, senza necessità di testimoni, previo accertamento dell'identità personale del dichiarante, che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato, (che deve essere capace di intendere e di volere), e che vi è un impedimento alla sottoscrizione ( la causa dell'impedimento non deve essere specificata, in modo da garantire la privacy). La sussistenza di una malattia mentale comporterebbe, come detto, la necessità di procedere all'inabilitazione od all'interdizione del soggetto, con conseguente azione avanti al giudice ordinario e nomina di un curatore o di un tutore (con obbligo, per quest'ultimo, di rendicontare al giudice tutelare ogni atto compiuto nell'interesse dell'incapace). 3) Sempre in materia di impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione, va rilevato che il D.P.R. n. 445/2000 ha introdotto un'importante novità: le dichiarazioni nell'interesse di colui che si trovi in un IMPEDIMENTO TEMPORANEO a causa dello Stato di salute (ovviamente tale concetto non comprende le infermità che determinano incapacità di intendere e di volere), possono essere sostituite da dichiarazioni, contenenti espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, rese dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (La sottoscrizione di tali dichiarazioni dovrà essere autenticata nel caso in cui sia necessaria per la riscossione di benefici economici del soggetto temporaneamente impedito). |
| Servizio | AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE - Roberto Bastianoni | |
| Responsabile | Giovanna Fusi | |
| Ufficio | Anagrafe | |
| Indirizzo | Via del Cassero 21 - San Casciano in Val di Pesa | |
| Referente | Lucia Morabito - Manuela Turrini | |
| Telefono | 055/8256300/301 | |
| Fax | 055/8256310 | |
| Orario | dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30 |
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