Acque reflue: scarico fuori pubblica fognatura

 

 

Documentazione

SCARICHI FUORI FOGNATURA

DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

 

Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell’articolo 124 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili negli allegati riportati a fondo pagina.

 

Presentazione della domanda

La domanda è presentata dagli aventi titolo d’uso sullo scarico, responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

 

Contenuto della domanda

La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente al permesso a costruire o della denuncia di inizio attività ovvero, nel caso di autorizzazione amministrativa o di denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, all’Ufficio Ambiente prima dell’attivazione dello scarico.

In ogni caso l’autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell’immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

 

Istruttoria e oneri

Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell’articolo 5 del R.R. n. 46/2008, è fissata in € 50,00 la somma dovuta per i costi di istruttoria. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

 

La domanda di autorizzazione allo scarico, completa di tutti gli elaborati, è presentata in duplice copia, di cui una in bollo di legge; nel caso in cui vi sia anche la necessità di ottenere l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (scarichi sul suolo), la domanda è da presentare in quattro copie unitamente alla modulistica per l’autorizzazione ai fini del vincolo medesimo.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE è invece necessaria una ulteriore copia oltre quelle indicate sopra, che sarà inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

 

Documentazione tecnica

Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che preveda la sub-irrigazione, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare il dimensionamento dell’impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l’inquinamento delle falde idriche, l’assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo. Inoltre la relazione dovrà evidenziare la mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell’eventuale sistema di sub-irrigazione.

 

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell’allegato 2 al R.R. n. 46/2008, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, con indicazione dell’obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.

 

Trattamenti delle acque reflue domestiche

Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere.

Le acque nere devono essere separate, sottoposte ad un trattamento primario in una fossa settica prima di unirsi alle bianche.

I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti primari (sempre obbligatori) e trattamenti secondari (necessario nel caso di scarico su suolo, sottosuolo o acque superficiali).

Per cui ad un trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire un “trattamento appropriato” (per le tipologie impiantistiche si rimanda alla Tab. 2 dell’All. 3 del R.R. n. 46/08) che, se condotto in modo corretto, garantisce l’immissione nell’ambiente di uno scarico adeguatamente depurato.

Il Comune può comunque accettare altre modalità di trattamento che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell’ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentatati da un tecnico del settore abilitato.

L’utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per i nuovi insediamenti.

E’ consentito solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnica e/o tecnico/geologica, l’assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito

 

Priorità degli scarichi

Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte di benefici ambientali conseguibili, è da privilegiare un sistema di scarico sul suolo o negli starti superficiali del sottosuolo. E’ comunque vietato lo scarico nel sottosuolo.

 

Validità e rinnovo autorizzazione

Nel caso di idoneità dello scarico l’autorizzazione viene rilasciata con l’indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.

L’atto di autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (AE).

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Il rinnovo tacito per gli assimilati a domestico è subordinato ad una specifica comunicazione al Comune, prima della scadenza dell’autorizzazione, attestante che le condizioni che hanno portato all’assimilazione sono rimaste invariate. In mancanza di tale comunicazione l’autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.

Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Le modifiche sostanziali dell’impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell’immobile, che comportino variazioni quali–quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (A.E.), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell’atto d’autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.

 

Adeguamento scarichi esistenti

I titolari di scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 46/2008 devono inoltrare all’Ufficio Ambiente domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dello scarico alla normativa vigente in modo tale che i lavori di adeguamento dello scarico possano essere ultimati entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale (17/03/2011).

La domanda deve essere presentata sull’apposito modello allegato al presente regolamento e la stessa costituisce titolo edilizio per la realizzazione delle opere necessarie all’adeguamento dello scarico. Tale domanda seguirà l’iter procedurale della D.I.A. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

 

Sanzioni

L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell’atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Gli scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 46/2008 sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico, senza applicazione delle sanzioni, fino al 17 marzo 2011, purché nel frattempo abbiano presentato la domanda di adeguamento dello scarico.

Normativa

- decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- legge regionale n. 20/2006

- regolamento regionale D.P.G.R. n. 46/2008

- regolamento edilizio comunale

 

  Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA - Leonardo Baldini
  Ufficio Edilizia Produttiva, Ambiente e Sviluppo Sostenibile
  Responsabile Barbara Ronchi
  Indirizzo Via del Cassero, 19 - piano terra - 50026 San Casciano in Val di Pesa
  Referente Samuele Agazzi
  Telefono 055 8256339
  Fax 055 8256332
  Orario Vedi allegato

 


Domanda Autorizzazione Nuovo Scarico Domanda Atorizzazione Scarico Esistente
Documentazione da allegare a domanda di scarico Comunicazione variazione scarico
Orario ricevimento/telefoni urbanistica


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