Ordinanza limitazione uso acqua potabile |
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Comunicato
ORDINANZA N. 15/2009
LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE
IL SINDACO
Premesso che l’acqua del pubblico acquedotto è concessa esclusivamente per usi domestici ed aziendali;
Considerato che i consumi per usi diversi da quelli sopra indicati riducono gli approvvigionamenti delle famiglie creando notevole disagio alla popolazione, particolarmente in periodi di carenza;
Vista la comunicazione della Società Publiacqua S.p.a. del 09/07/2009, concessionaria del pubblico servizio di acquedotto, con la quale si richiede emissione di ordinanza sindacale al fine di limitare il consumo di acqua e prevenire eventuali problemi di scarsità imputabili al periodo estivo;
Considerato che ai sensi dell’art. 144, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006, tutte le acque superficiali o sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardia ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;
Visto il medesimo articolo 144, commi 3 e 4, del citato d.lgs. n. 152/2006, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano;
Visto il d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29/R del 26/05/2008 in materia di risparmio idrico;
Visto l’articolo 50 del D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; ORDINA Con effetto immediato e fino a tutto il 30 settembre 2009: 1. Il divieto di usare l’acqua potabile del pubblico acquedotto per innaffiare campi, orti, giardini; 2. Il divieto di utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto per il lavaggio di autoveicoli, sia esso effettuato da parte di attività di servizi che da privati cittadini, con esclusione degli impianti che attuino il recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio; 3. Il divieto, in generale, di utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto per scopi non strettamente domestici o assimilabili;
DISPONE
- La divulgazione della presente ordinanza mediante affissione di manifesti; - l’invio di copia della presente ordinanza agli autolavaggi autorizzati in funzione nel territorio del Comune di S. Casciano in Val di Pesa;
AVVERTE
che ogni infrazione alla presente ordinanza sarà punita con l’applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come disposto dall’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
San Casciano Val di Pesa, 29/07/2009
IL SINDACO Massimiliano Pescini
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Volantino informativo | ![]() |
"Consigli che...fanno acqua" |
